ConvenzioneTitolo I

Art. 4

In vigore dal 19 set 1975
Salvo disposizioni particolari contenute nella presente convenzione, le persone che risiedono sul territorio di uno Stato contraente, ed alle quali si applicano le disposizioni della presente convenzione, sono soggette agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di detto Stato alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-4

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