ConvenzioneTitolo I

Art. 5

In vigore dal 19 set 1975
1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa, conformemente alla legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtù di detta legislazione, si cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente. 2) Le disposizioni del paragrafo precedente non autorizzano la coesistenza dell'iscrizione alla assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di uno Stato contraente e alla assicurazione volontaria o facoltativa in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente, se tale coesistenza non è ammessa dalla legislazione di quest'ultimo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-5

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