Convenzione›Titolo II
Art. 8
In vigore dal 19 set 1975
L'applicazione del principio enunciato nella lettera a) del paragrafo 2) dell' subisce le seguenti eccezioni e particolarità:
a) i lavoratori dipendenti da una impresa avente la propria sede in uno dei due Stati contraenti che sono distaccati da questa impresa sul territorio dell'altro Stato contraente per svolgervi un lavoro per conto di detta impresa, rimangono soggetti alla legislazione del primo Stato a condizione che la durata prevedibile del lavoro che devono effettuarvi non ecceda i sei mesi. La stessa norma vale per i lavoratori dipendenti da una impresa, avente la propria sede in uno dei due Stati contraenti, che soggiornano a più riprese nell'altro Stato a causa della particolare natura del lavoro che essi devono compiere e semprechè ciascun periodo di soggiorno non superi i sei mesi. Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di là della durata originariamente prevista ed eccedesse i sei mesi, la legislazione in vigore nello Stato del luogo di lavoro abituale rimane applicabile col consenso della autorità competente dello Stato ove ha luogo detto lavoro temporaneo. Le stesse norme sono applicabili anche alle persone che esercitano una attività autonoma abitualmente nel territorio di uno Stato contraente e che si recano ad esercitare tale attività nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo;
b) i lavoratori dipendenti di una impresa pubblica di trasporti che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, occupati nel territorio dell'altro Stato sia transitoriamente, sia in modo permanente, sono sottoposti alla legislazione dello Stato nel cui territorio l'impresa ha la propria sede;
c) per quanto riguarda le imprese di trasporto diverse da quelle di cui alla lettera b):
i) i lavoratori occupati nelle parti mobili (personale viaggiante) sono esclusivamente sottoposti alla legislazione dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede;
ii) nel caso in cui l'impresa possieda nel territorio dell'altro Stato contraente una succursale o una rappresentanza permanente i lavoratori occupati presso detta succursale o rappresentanza permanente sono sottoposti alle "legislazioni" dello Stato nel cui territorio si trova la succursale o la rappresentanza permanente; nel caso in cui il lavoratore sia occupato esclusivamente o prevalentemente nel territorio di uno dei due Stati contraenti e ivi risieda, la legislazione di tale Stato è applicabile anche se l'impresa che lo occupa non abbia sede, succursale o rappresentanza permanente in tale territorio.
Storico versioni
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