ConvenzioneTitolo III

Art. 11

In vigore dal 19 set 1975
Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento dei periodi di assicurazione, l'istituzione competente tiene conto, a tale effetto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente come se fossero periodi compiuti sotto la legislazione del primo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974. — Testo vigente | Portale Normativo