Convenzione
Art. 24
In vigore dal 19 set 1975
1) L'infortunio subito da un lavoratore in uno Stato contraente, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altro Stato, è assimilato ad infortunio sul lavoro sopravvenuto in quest'ultimo Stato, qualora l'infortunio si verifichi durante il viaggio per la via più agevole e più breve ed in tempo normale, dal luogo di residenza o soggiorno al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nello Stato ove risiede o soggiorna subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si è trasferito nell'altro Stato.
2) L'infortunio di cui un lavoratore è vittima sul territorio di uno Stato contraente diverso dallo Stato competente, durante l'itinerario normale dal suo luogo di residenza o di soggiorno al luogo di lavoro o inversamente è assimilato ad un infortunio sul lavoro sopraggiunto sul territorio dello Stato competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-24