Art. 24
Convenzione

Art. 24

7 / 58
In vigore dal 19 set 1975
1) L'infortunio subito da un lavoratore in uno Stato contraente, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altro Stato, è assimilato ad infortunio sul lavoro sopravvenuto in quest'ultimo Stato, qualora l'infortunio si verifichi durante il viaggio per la via più agevole e più breve ed in tempo normale, dal luogo di residenza o soggiorno al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nello Stato ove risiede o soggiorna subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si è trasferito nell'altro Stato. 2) L'infortunio di cui un lavoratore è vittima sul territorio di uno Stato contraente diverso dallo Stato competente, durante l'itinerario normale dal suo luogo di residenza o di soggiorno al luogo di lavoro o inversamente è assimilato ad un infortunio sul lavoro sopraggiunto sul territorio dello Stato competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-24