Convenzione
Art. 23
In vigore dal 19 set 1975
1) I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di malattie professionali che risiedono sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello competente beneficiano:
a) delle prestazioni in natura relative all'infortunio o malattia professionale corrisposte per conto dell'istituzione competente, da parte dell'istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se fossero soggetti alla medesima;
b) delle prestazioni in denaro corrisposte dalla istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risiedessero sul territorio di tale Stato.
2) I lavoratori, di cui al presente articolo, che soggiornano sul territorio competente, beneficiano delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato.
3) I lavoratori, di cui al presente articolo, che trasferiscono la loro residenza sul territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo la legislazione di tale Stato.
4) Le malattie professionali tutelate saranno elencate in un successivo scambio di note; le eventuali variazioni potranno essere concordate dalle istituzioni competenti dei due Stati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-23