ConvenzioneTitolo IV

Art. 26

In vigore dal 13 set 1973
1. Qualora una persona normalmente residente nel territorio del Regno Unito - e che dal momento del suo ultimo arrivo in questo territorio sia obbligato a versare i contributi a norma della legislazione del Regno Unito nella qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo - richieda di essere esentato, in relazione ad incapacità al lavoro, gravidanza e parto o disoccupazione, dall'obbligo di pagare i contributi per qualsiasi periodo, e di ottenere per detto periodo l'accreditamento dei contributi, ai fini di tale richiesta: a) qualunque periodo di occupazione in Italia sarà considerato come un periodo di occupazione nel Regno Unito per il quale egli abbia pagato contributi, in qualità di lavoratore subordinato soggetto alla legislazione del Regno Unito; b) qualunque periodo svolto in Italia di attività lavorativa autonoma, sarà considerato come un periodo di attività lavorativa autonoma nel Regno Unito e per il quale egli abbia pagato contributi in qualità di lavoratore autonomo soggetto alla legislazione del Regno Unito. 2. Qualora una persona riceva prestazioni di vedovanza o pensione di invalidità per qualsiasi periodo in base alla legislazione del Regno Unito, in applicazione delle disposizioni degli o 15 della presente Convenzione, e queste prestazioni sono state calcolate in base alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell' i contributi le saranno accreditati in base a detta legislazione soltanto per la parte di quel periodo che è proporzionato al rapporto in base al quale è stato determinato il pro-rata ai sensi di detta legislazione in applicazione delle disposizioni della lettera b) del paragrafo 1 dell'.
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-26

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Art. 26 Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969. — Testo vigente | Portale Normativo