Convenzione
Art. 25
In vigore dal 13 set 1973
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell' o del paragrafo 1 dell' della presente Convenzione:
a) quando un periodo di assicurazione obbligatoria compiuta in base alla legislazione di una Parte contraente coincide con un periodo di assicurazione volontaria compiuta in base alla legislazione dell'altra Parte, viene preso in considerazione soltanto il periodo di assicurazione obbligatoria;
b) quando un periodo contributivo compiuto in base alla legislazione di una Parte coincide con un periodo equivalente compiuto in base alla legislazione dell'altra Parte, viene preso in considerazione soltanto il periodo contributivo;
c) quando un periodo equivalente compiuto in base alla legislazione di una Parte coincide con un periodo equivalente compiuto in base alla legislazione dell'altra Parte, si tiene conto soltanto del periodo equivalente compiuto in base alla legislazione a norma della quale l'interessato è stato assicurato obbligatoriamente e per ultimo prima della data d'inizio dei periodi in questione; ovvero, se l'interessato non è mai stato assicurato obbligatoriamente prima di detta data, in base alla legislazione a norma della quale egli è stato per prima obbligatoriamente assicurato dopo la data in cui i periodi in questione hanno avuto termine;
d) quando le date di inizio e di fine di un periodo di assicurazione non possono essere determinate, si presume che il periodo abbia inizio e termine alle date più favorevoli all'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-25