ConvenzioneTitolo IV

Art. 27

In vigore dal 13 set 1973
Qualora per il riconoscimento di un periodo equivalente la legislazione di una Parte contraente richieda il compimento di un periodo contributivo, si tiene conto, a tal fine, dei periodi contributivi compiuti in base alla legislazione dell'altra Parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo