Convenzione›Titolo IV
Art. 27
In vigore dal 13 set 1973
Qualora per il riconoscimento di un periodo equivalente la legislazione di una Parte contraente richieda il compimento di un periodo contributivo, si tiene conto, a tal fine, dei periodi contributivi compiuti in base alla legislazione dell'altra Parte.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-27