ConvenzioneTitolo IV

Art. 32

In vigore dal 13 set 1973
Qualora una prestazione sia erogabile, a norma della legislazione di una Parte contraente, ad una persona nel territorio dell'altra Parte, l'erogazione stessa può essere effettuata dall'organismo di assicurazione di quest'ultima Parte, previo accordo tra gli organismi di assicurazione delle due Parti.
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-32

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Art. 32 Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969. — Testo vigente | Portale Normativo