ConvenzioneTitolo IV

Art. 37

In vigore dal 13 set 1973
1. Le autorità competenti si adopereranno per risolvere a mezzo di negoziati qualsiasi questione che possa sorgere sulla interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione. 2. Se tali questioni non possono essere risolte a mezzo di detti negoziati entro un periodo di tre mesi dall'inizio dei negoziati stessi, esse saranno sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale la cui composizione e procedura saranno concordate tra le Parti contraenti o, in mancanza di tale accordo entro un successivo periodo di tre mesi, a mezzo di un arbitro scelto su richiesta dell'una o dell'altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. 3. La decisione del Collegio arbitrale o dell'Arbitro, a seconda dei casi, sarà accettata come definitiva e vincolante.
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-37

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