Convenzione›Titolo IV
Art. 36
In vigore dal 13 set 1973
Gli organismi di assicurazione possono, in caso di disaccordo circa la competenza per il pagamento di una prestazione prevista dalla presente Convenzione, effettuare pagamenti provvisori alle persone interessate fino a che la controversia non sia stata risolta.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-36