ConvenzioneTitolo IV

Art. 39

In vigore dal 13 set 1973
Le autorità competenti: a) procederanno a tutte le intese amministrative che saranno necessarie per l'applicazione della presente Convenzione; b) si comunicheranno l'un l'altra le informazioni concernenti le misure adottate per l'applicazione della Convenzione; c) si comunicheranno l'un l'altra le informazioni relative a qualsiasi cambiamento avvenuto nella propria legislazione, che abbia influenza sull'applicazione della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-39

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