ConvenzioneTitolo IV

Art. 42

In vigore dal 13 set 1973
La presente Convenzione rimarrà in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non sia denunciata per iscritto dall'una o dall'altra Parte contraente almeno tre mesi prima dello scadere del termine. IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA in duplice esemplare a Londra il 28 aprile 1969 nelle lingue italiana ed inglese entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana NENNI Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord STEWART Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-42

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