ConvenzioneTitolo IV

Art. 38

In vigore dal 13 set 1973
Le autorità competenti e gli organismi di assicurazione si forniranno reciproca collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione come se si trattasse di questioni concernenti l'applicazione dei propri regimi assicurativi.
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-38

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