Convenzione›Titolo IV
Art. 38
In vigore dal 13 set 1973
Le autorità competenti e gli organismi di assicurazione si forniranno reciproca collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione come se si trattasse di questioni concernenti l'applicazione dei propri regimi assicurativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-38