Convenzione›Titolo IV
Art. 35
In vigore dal 13 set 1973
1. Nessuna disposizione della presente Convenzione può conferire alcun diritto a prestazioni per periodi antecedenti la data dell'entrata in vigore della Convenzione medesima.
2. Nessuna disposizione della Convenzione può ridurre i diritti che una persona ha acquisito a norma della legislazione di ambedue le Parti contraenti prima della data dell'entrata in vigore della Convenzione, sia in forza delle precedenti Convenzioni, sia altrimenti.
3. Qualunque periodo di assicurazione che una persona abbia compiuto prima della data di entrata in vigore della Convenzione viene preso in considerazione allo scopo di accertare il diritto alle prestazioni a norma della Convenzione.
4. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, le prestazioni, ad eccezione delle erogazioni "una tantum", saranno erogabili a norma della Convenzione anche per gli eventi occorsi prima della data di entrata in vigore della Convenzione stessa.
5. Qualunque prestazione che sia stata calcolata prima della data di entrata in vigore della Convenzione, può essere calcolata di nuovo, se necessario, secondo le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo.
6. Qualunque prestazione che sia erogabile secondo le disposizioni del presente articolo, viene pagata, o calcolata e pagata, a seconda dei casi, a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione.
Storico versioni
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