Convenzione›Titolo IV
Art. 31
In vigore dal 13 set 1973
Qualsiasi domanda o documento, presentati all'autorità competente o all'organismo di assicurazione di una Parte contraente in applicazione alla presente Convenzione, possono essere redatti nella lingua ufficiale dell'altra Parte.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-31