Convenzione›Titolo IV
Art. 29
In vigore dal 13 set 1973
Le domande, dichiarazioni o ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati all'autorità competente o all'organismo di assicurazione di una Parte contraente, ma che di fatto sono stati presentati all'autorità competente o all'organismo di assicurazione dell'altra Parte, saranno considerati come se fossero stati presentati, nella stessa data, all'autorità competente o all'organismo di assicurazione della prima Parte. In tal caso l'autorità competente o l'organismo di assicurazione della seconda Parte trasmetterà, al più presto possibile, le domande, le dichiarazioni o i ricorsi all'autorità competente o all'organismo di assicurazione della prima Parte.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-29