ConvenzioneTitolo IV

Art. 30

In vigore dal 13 set 1973
Le autorità competenti e gli organismi di assicurazione potranno corrispondere nella propria lingua ufficiale direttamente fra di loro o con le persone interessate (o i loro legali rappresentanti) per quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-30

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