Convenzione›Titolo IV
Art. 34
In vigore dal 13 set 1973
1. Gli organismi di assicurazione, debitori delle prestazioni previste della presente Convenzione, si libereranno validamente dei propri obblighi nella loro valuta nazionale.
2. Qualora l'organismo di assicurazione di una Parte contraente abbia effettuato, ai sensi della Convenzione, il pagamento di una prestazione nella valuta nazionale per conto dell'organismo di assicurazione dell'altra Parte, tale organismo può ritenersi liberato dalla sua obbligazione verso il primo organismo quando quest'ultimo sarà stato rimborsato, nella propria valuta, dell'esatto ammontare della prestazione pagata.
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