Convenzione›Titolo IV
Art. 33
In vigore dal 13 set 1973
Qualora una persona abbia titolo, in base alla legislazione di una Parte contraente, a ricevere arretrati di prestazioni per un qualsiasi periodo, l'organismo di assicurazione tenuto al pagamento di questi arretrati può, a richiesta dell'organismo di assicurazione dell'altra Parte, detrarre da questi arretrati e trasmettere a questo ultimo organismo qualsiasi somma che questo ultimo organismo ha pagato in più per lo stesso periodo in base alla propria legislazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-33