Convenzione
Art. 24
In vigore dal 13 set 1973
1. Qualora a norma della legislazione di una Parte contraente fossero erogabili prestazioni esclusi gli assegni familiari, o aumenti di prestazioni, per una persona a carico ove questa si trovasse nel territorio di detta Parte, l'erogazione ha luogo anche se detta persona a carico si trova nel territorio dell'altra Parte.
2. Qualora una persona abbia diritto a beneficiare, ai sensi della legislazione del Regno Unito, di una pensione di vedovanza, o di una prestazione conseguente ad un decesso causato da un infortunio sul lavoro o malattia professionale, e qualora tale diritto sia subordinato alla condizione che un figlio o minore equiparato si trovi nel Regno Unito o che vi si trovasse quando morì uno dei genitori o in qualunque altro determinato momento, detta persona ha diritto a ricevere tali prestazioni anche se il figlio o altro minore equiparato si trova o si trovava, a quell'epoca, in Italia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-24