Convenzione

Art. 24

In vigore dal 13 set 1973
1. Qualora a norma della legislazione di una Parte contraente fossero erogabili prestazioni esclusi gli assegni familiari, o aumenti di prestazioni, per una persona a carico ove questa si trovasse nel territorio di detta Parte, l'erogazione ha luogo anche se detta persona a carico si trova nel territorio dell'altra Parte. 2. Qualora una persona abbia diritto a beneficiare, ai sensi della legislazione del Regno Unito, di una pensione di vedovanza, o di una prestazione conseguente ad un decesso causato da un infortunio sul lavoro o malattia professionale, e qualora tale diritto sia subordinato alla condizione che un figlio o minore equiparato si trovi nel Regno Unito o che vi si trovasse quando morì uno dei genitori o in qualunque altro determinato momento, detta persona ha diritto a ricevere tali prestazioni anche se il figlio o altro minore equiparato si trova o si trovava, a quell'epoca, in Italia.
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-24

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Art. 24 Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969. — Testo vigente | Portale Normativo