Convenzione

Art. 19

In vigore dal 13 set 1973
Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente nel territorio di una Parte contraente ad una attività suscettibile di provocare la malattia secondo quanto previsto dalla legislazione di detta Parte, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Parte, anche se la malattia si sia manifestata nell'altra. Ciò vale altresì nel caso di aggravamento della malattia, sempre che l'assicurato non sia stato nel frattempo ulteriormente esposto al rischio specifico nel territorio dell'altra Parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 19 Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969. — Testo vigente | Portale Normativo