Convenzione
Art. 19
In vigore dal 13 set 1973
Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente nel territorio di una Parte contraente ad una attività suscettibile di provocare la malattia secondo quanto previsto dalla legislazione di detta Parte, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Parte, anche se la malattia si sia manifestata nell'altra. Ciò vale altresì nel caso di aggravamento della malattia, sempre che l'assicurato non sia stato nel frattempo ulteriormente esposto al rischio specifico nel territorio dell'altra Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-19