Convenzione
Art. 18
In vigore dal 13 set 1973
1. Qualora una persona abbia diritto a prestazioni in base alla legislazione di una Parte contraente per un infortunio sul lavoro od una malattia professionale nel caso in cui si trovasse nel territorio di questa Parte, ha diritto a tali prestazioni per i periodi durante i quali si trova nel territorio dell'altra Parte.
2. Gli organismi di assicurazione collaboreranno alla predisposizione di esami medici per tutte le persone che ricevono prestazioni per infortuni sul lavoro o malattie professionali e per garantire il controllo medico e amministrativo di ciascun beneficiario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-18