Convenzione
Art. 16
In vigore dal 13 set 1973
Quando una persona è occupata nel territorio di una Parte contraente e si applica nei suoi confronti, secondo le disposizioni del Titolo II della presente Convenzione, la legislazione dell'altra Parte, per quanto attiene al diritto alle prestazioni previste da detta legislazione per gli infortuni occorsi e le malattie professionali contratte nel corso di tale occupazione, l'infortunio è considerato come occorso e la malattia professionale come contratta nel territorio di quest'ultima Parte.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-16