Convenzione›Titolo III
Art. 11
In vigore dal 13 set 1973
1. Qualora una donna assicurata in base alla legislazione di una Parte contraente, o la moglie di un assicurato in base a tale legislazione, si trovi nel territorio dell'altra Parte, ella è considerata, ai fini di qualsiasi diritto alle prestazioni di maternità in base alla legislazione della prima Parte, come se si trovasse nel territorio della prima Parte.
2. Qualora una donna abbia diritto, secondo le disposizioni della presente Convenzione o per altro titolo a prestazioni di maternità della stessa natura, in base alla legislazione di ambedue le Parti relativamente allo stesso evento, ella non ha diritto a percepire ambedue le prestazioni, ma può scegliere quella che preferisce.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-11