Convenzione›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 13 set 1973
1. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, qualora una persona normalmente residente nel territorio di una Parte contraente sia occupata a bordo di navi od aerei dell'altra Parte, si applica nei suoi confronti la legislazione di quest'ultimo Parte, considerando soddisfatta, nel caso specifico, qualunque condizione concernente la nazionalità, la residenza e il domicilio.
2. Qualora ad una persona normalmente residente nel territorio di una Parte ed occupata in via temporanea a bordo di navi o aerei dell'altra Parte sia corrisposta una retribuzione per detta attività da persona non proprietaria della nave o dell'aereo che abbia sede di affari nel territorio della prima Parte, si applica alla persona interessata la legislazione della prima Parte, per ciò che concerne l'occupazione ricoperta, come se la nave o l'aereo fossero della prima Parte e la persona dalla quale è corrisposta la predetta retribuzione è considerata, ai fini della predetta legislazione, come il datore di lavoro.
3. Ai fini del presente articolo, "nave o aereo" significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, una nave che batta bandiera italiana o un aereo registrato in Italia, e, per quanto riguarda il Regno Unito, un mezzo di trasporto via mare o un battello registrati nel Regno Unito, o qualunque altro mezzo di trasporto via mare o vascello britannici, il cui proprietario (o l'amministratore proprietario se vi sono più proprietari) o gestore risieda od abbia la sua principale sede di affari nel Regno Unito; od un aereo registrato nel Regno Unito, il cui proprietario (o l'amministratore proprietario se vi sono più proprietari) risieda ed abbia la principale sede di affari nel Regno Unito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-6