Convenzione›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 13 set 1973
Salvo quanto stabilito nei capitoli 2, 3 e 4 del Titolo III, le disposizioni della presente Convenzione non possono conferire ad una qualsiasi persona il diritto a percepire prestazioni della stessa natura, a norma della legislazione di entrambe le Parti contraenti, per uno stesso periodo e in relazione ad uno stesso evento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-4