ConvenzioneTitolo I

Art. 2

In vigore dal 13 set 1973
1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano: a) per quanto riguarda il Regno Unito: i) alla legge sull'assicurazione nazionale del 1965, alla legge sull'assicurazione nazionale (Irlanda del Nord) del 1966, alla legge sull'assicurazione nazionale (Isola di Man) del 1948 e alla legislazione che è stata consolidata, o abrogata dalla legislazione consolidata dalle predette leggi; ii) alla legge sull'assicurazione nazionale (infortuni professionali) del 1965, alla legge sull'assicurazione nazionale (infortuni professionali) (Irlanda del Nord) del 1966 e alla legge sull'assicurazione nazionale (infortuni professionali) (Isola di Man) del 1948; iii) alla legge sull'assicurazione insulare (Jersey) del 1950; iv) alla legge sull'assicurazione sociale (Guernsey) del 1964; v) alla legge sugli assegni familiari del 1965, alla legge sugli assegni familiari (Irlanda del Nord) del 1966; alla legge sugli assegni familiari (Isola di Man) del 1945; alla legge sugli assegni familiari (Guernsey) del 1950; alla legge sugli assegni familiari (Jersey) del 1951; b) per quanto riguarda la Repubblica italiana, alle leggi ed ai regolamenti concernenti: i) l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; ii) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; iii) l'assicurazione contro le malattie; iv) l'assicurazione contro la tubercolosi; v) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, nei limiti entro i quali tali leggi e regolamenti riflettono il pagamento di prestazioni economiche per la gravidanza e il parto; vi) l'assicurazione contro la disoccupazione; vii) gli assegni familiari; viii) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori, nei limiti entro i quali tali regimi concernono i rischi protetti e le prestazioni accordate dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti dal i) al vii); fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2. 2. La Convenzione si applica, per quanto riguarda la Repubblica italiana, anche ai regimi di assicurazione istituiti per particolari categorie di lavoratori autonomi, nonché di lavoratori dipendenti da Enti pubblici, che saranno comunicati di volta in volta dalla autorità competente della Repubblica italiana alla autorità competente del Regno Unito. 3. La Convenzione si applica anche alle assicurazioni volontarie previste dalla legislazione della Repubblica italiana indicata alla lettera a) del paragrafo 1 di questo articolo. A tal fine, ove l'interessato sia stato già sottoposto a detta legislazione, si tiene conto, in quanto necessario, dei periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione britannica. 4. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, la Convenzione si applicherà anche a tutte le leggi ed ai regolamenti che modificano, o integrano o consolidano le leggi e i regolamenti specificati al paragrafo 1 dell'articolo stesso. 5. La Convenzione, ove le Parti contraenti decidano in tal senso, si applicherà alle leggi ed ai regolamenti che modificano la legislazione indicata al paragrafo 1 del presente articolo con lo scopo di dar effetto ad un accordo di reciprocità sulla sicurezza sociale con una terza Parte.
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-2

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