ConvenzioneTitolo I

Art. 3

In vigore dal 13 set 1973
I cittadini di una Parte contraente sono soggetti agli obblighi e fruiscono dei benefici della legislazione dell'altra Parte contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima Parte.
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969. — Testo vigente | Portale Normativo