Convenzione›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 13 set 1973
I cittadini di una Parte contraente sono soggetti agli obblighi e fruiscono dei benefici della legislazione dell'altra Parte contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima Parte.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-3