Convenzione›Titolo II
Art. 8
In vigore dal 13 set 1973
Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono prevedere di comune accordo delle eccezioni alle disposizioni degli della presente Convenzione, in riferimento a particolari persone, o categorie di persone, qualora ciò sia nell'interesse di dette persone o categorie di persone.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-8