ConvenzioneTitolo III

Art. 9

In vigore dal 13 set 1973
Qualora una persona sia occupata nel territorio di una Parte contraente e la legislazione dell'altra Parte si applichi nei suoi confronti per effetto di una disposizione del Titolo II della presente Convenzione, essa viene considerata, unitamente ai propri familiari, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di malattia e di maternità a norma di detta legislazione, come se si trovasse nel territorio di quest'ultima Parte.
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-9

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