ConvenzioneTitolo II

Art. 5

In vigore dal 13 set 1973
1. Ferme restando le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e degli della presente Convenzione, qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente sia occupato nel territorio di una Parte, nei suoi confronti si applica la legislazione di tale Parte, anche se conserva la propria residenza nel territorio dell'altra Parte o se la prevalente sede di affari del suo datore di lavoro si trovi in quel territorio. 2. Qualora una persona, assicurata in base alla legislazione di una Parte alle dipendenze di un datore di lavoro che abbia sede di affari nel territorio di questa Parte, sia inviata da detto datore di lavoro nel territorio dell'altra Parte continua ad applicarsi nei suoi confronti la legislazione della prima Parte, purchè la durata dell'occupazione in quel territorio si presuma non debba superare i 24 mesi od un più lungo periodo, secondo gli accordi intercorsi fra le autorità competenti delle due Parti in ciascun caso particolare; nessun contributo è dovuto per tale attività in base alla legislazione della seconda Parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo