Convenzione›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 13 set 1973
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord;
avendo stipulato accordi di reciprocità nel campo della sicurezza sociale, mediante le Convenzioni che furono firmate dai due Governi a Roma il 28 novembre 1951 ed il 29 gennaio 1957;
desiderosi di ampliare la portata di detti accordi, e in particolare di dare più accentuato effetto al principio secondo il quale le persone che si recano dal territorio di una Parte contraente nel territorio dell'altra debbono conservare i diritti acquisiti in base alla legislazione della prima Parte od acquistare consimili diritti in base alla legislazione dell'altra Parte;
hanno convenuto quanto segue:
1. Ai fini della presente Convenzione:
a) "territorio" significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, l'Italia e per quanto riguarda il Regno Unito, l'Inghilterra, la Scozia, il Galles, l'Irlanda del Nord, l'Isola di Man e le Isole Jersey, Guernsey, Alderney, Herm e Jethou;
b) "cittadino" significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, un cittadino italiano e per quanto riguarda il Regno Unito, un cittadino del Regno Unito e delle colonie o una persona che è un suddito britannico in virtù delle sezioni 2, 13 o 16 della legge sulla nazionalità britannica del 1948, o della legge sulla nazionalità britannica del 1965 o una persona che gode della protezione britannica ai sensi di detta legge del 1948;
c) "legislazione" significa, a seconda dei casi, la legislazione specificata all', in vigore in qualsiasi zona del territorio di una (o dell'altra) Parte contraente;
d) "autorità competente" significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per quanto riguarda il Regno Unito, il Segretario di Stato per i servizi sociali, il Ministero della Sanità e dei Servizi Sociali per l'Irlanda del Nord, il Consiglio dei Servizi Sociali dell'Isola di Man, la Commissione per la Sicurezza Sociale degli Stati di Jersey o l'Autorità per le assicurazioni degli Stati di Guernsey, a seconda dei casi;
e) "organismo di assicurazione" significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, un Istituto di assicurazione cui è affidata la gestione di uno o più regimi italiani di assicurazione e, per quanto riguarda il Regno Unito, l'autorità competente del Regno Unito;
f) "lavoratore" significa una persona che rientra nella definizione di lavoratore subordinato (o una persona che sia considerata come tale) ai sensi della legislazione di una (o dell'altra) Parte contraente; "occupazione" significa occupazione in qualità di lavoratore, e "occupare" e "datore di lavoro" si riferiscono a tale occupazione;
g) "prestazioni di malattia" significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, prestazioni di malattia nella definizione contemplata dalla legislazione della Repubblica italiana, comprese le prestazioni per malattia tubercolare e, per quanto riguarda il Regno Unito, prestazioni di malattia nella definizione contemplata dalla legislazione del Regno Unito, diversa dalla pensione di invalidità;
h) "pensione di invalidità" significa:
i) per quanto concerne il Regno Unito, prestazioni per malattia pagabili secondo la legislazione del Regno Unito ad un assicurato che:
aa) titolare di una pensione di invalidità secondo la legislazione della Repubblica italiana, abbia percepito prestazioni di malattia in base alla legislazione del Regno Unito per 36 giorni in un qualsiasi periodo di interruzione dell'occupazione;
bb) oppure venga riconosciuto permanentemente inabile al lavoro a giudizio della competente autorità del Regno Unito;
ii) per quanto concerne la Repubblica italiana, una pensione di invalidità, così come definita nella legislazione della Repubblica italiana;
i) "pensione di vecchiaia" significa, nei riguardi di una (o dell'altra) Parte contraente, una pensione di vecchiaia e una pensione di quiescenza quale è definita nella legislazione di questa Parte;
j) "contribuzione" significa, per quanto riguarda il Regno Unito, la contribuzione diversa da quella rapportata alla retribuzione;
k) "periodo contributivo" significa, nei riguardi di una (o dell'altra) Parte contraente, un periodo per il quale sono stati pagati obbligatoriamente o volontariamente i contributi afferenti alle prestazioni in questione, in base alla legislazione di questa Parte, o considerati come pagati in base a questa legislazione;
l) "periodo equivalente" significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, un periodo che è riconosciuto, in base alla legislazione della Repubblica, come equivalente ad un periodo contributivo e, per quanto riguarda il Regno Unito, un periodo per il quale sono stati accreditati contributi afferenti le prestazioni in questione in base alla legislazione del Regno Unito;
m) "periodo di assicurazione" significa un periodo contributivo od un periodo equivalente;
n) "prestazione" significa, a seconda dei casi, ogni prestazione, pensione, rendita, assegno o indennità previsti dalla legislazione di una (o dell'altra) Parte contraente;
o) "prestazione", "pensione", "rendita", "assegno" o "indennità" comprende ogni aumento degli stessi, nonché ogni assegno supplementare;
p) "le precedenti Convenzioni" significano: la Convenzione sulle assicurazioni sociali, firmata dalle Parti contraenti a Roma il 28 novembre 1951; lo scambio di note in data 1-19 maggio 1958, che estende detta convenzione all'Isola di Jersey; lo scambio di note in data 7 giugno 1967, che estende detta convenzione alle Isole di Guernsey, Alderney, Herm e Jethou, e la Convenzione sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord firmata dalle Parti a Roma il 29 gennaio 1957;
q) altri termini ed espressioni hanno i significati rispettivamente loro attribuiti nella legislazione della Repubblica italiana e del Regno Unito a seconda dei casi.
2. Le disposizioni della presente Convenzione sono applicate, con gli adattamenti che potranno essere richiesti, a qualsiasi area fuori delle acque territoriali di una (o dell'altra) Parte che sia stata indicata dalle leggi di questa Parte come un'area entro la quale possono essere esercitati i diritti di questa Parte rispetto al letto marino, al sottosuolo e alle loro risorse naturali.
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