Convenzione›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 13 set 1973
1. Le disposizioni di questo titolo della presente Convenzione non si applicano agli agenti diplomatici e consolari di carriera dell'una o dell'altra Parte contraente.
2. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, qualora un cittadino di una Parte, occupato al servizio del proprio Governo e assicurato ai sensi della propria legislazione è inviato nel territorio dell'altra Parte, si applica nei suoi confronti la legislazione della prima Parte, come se fosse occupato nel territorio di tale Parte.
3. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, qualora un cittadino di una Parte sia occupato nel territorio dell'altra Parte alle dipendenze del Governo della prima Parte si applica nei suoi confronti la legislazione della seconda Parte, a meno che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Convenzione o dalla sua assunzione, l'interessato non opti per la legislazione della prima Parte.
4. Qualora una persona al servizio privato di un cittadino di una Parte che è dipendente del Governo di questa Parte sia occupata nel territorio dell'altra Parte si applicano nei suoi confronti le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo nello stesso modo con cui vengono applicate ad un cittadino della prima Parte che è alle dipendenze del Governo di questa Parte.
5. Le autorità competenti delle due Parti possono prevedere, di comune accordo, che, qualora un cittadino di una o dell'altra Parte sia occupato in una istituzione o ente pubblico o di pubblico interesse di una Parte nel territorio dell'altra Parte, si applichi nei suoi confronti la legislazione della prima Parte come se fosse occupato nel relativo territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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