Convenzione

Art. 12

In vigore dal 13 set 1973
1. Se una persona è stata assicurata per le pensioni di vecchiaia in base alla legislazione di entrambe le Parti contraenti, allo scopo di accertare se egli ha diritto a percepire una pensione di vecchiaia a norma della legislazione di una Parte, ogni periodo contributivo o periodo equivalente compiuto in base alla legislazione dell'altra Parte è considerato come se fosse, rispettivamente, un periodo contributivo o un periodo equivalente compiuto in base alla legislazione della prima Parte. Quando l'organismo di assicurazione della prima Parte ha così accertato il diritto ad una pensione di vecchiaia in base alla legislazione di detta Parte, procederà al calcolo della prestazione dovuta nel modo seguente: a) in primo luogo calcola l'importo della pensione teorica cui la persona potrebbe aver diritto se tutti i periodi di assicurazione compiuti in base alle legislazioni delle due Parti fossero stati compiuti unicamente in base alla legislazione che esso applica; b) quindi, l'importo del pro-rata della pensione teorica, calcolata come sopra, che è proporzionato al rapporto della durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che esso applica, alla durata totale di tutti i periodi di assicurazione compiuti dall'interessato sotto le legislazioni delle due Parti. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo: a) qualora un periodo di assicurazione, compiuto da una persona in base alla legislazione di una Parte sia considerato compiuto a favore dell'interessato in base alla legislazione dell'altra Parte, e il rateo della pensione pagabile in base alla legislazione dell'ultima. Parte è riferito all'importo dei contributi versati o accreditati secondo questa legislazione, i contributi relativi a detto periodo di assicurazione sono considerati versati dallo stesso interessato o accreditati a suo favore sulla base della misura media dei contributi effettivamente versati od accreditati in base alla legislazione di quest'ultima Parte; b) non si tiene conto dei contributi differenziati pagati a norma della legislazione del Regno Unito o delle prestazioni differenziate pagabili a norma di detta legislazione; c) qualora una persona abbia raggiunto: i) l'età pensionabile quale è stabilita nei suoi confronti in base alla legislazione del Regno Unito, non vengono presi in considerazione in base a detta legislazione i periodi di assicurazione compiuti successivamente in base alla legislazione della Repubblica italiana; ii) il diritto a pensione in base alla legislazione della Repubblica italiana, non vengono presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione del Regno Unito successivamente alla decorrenza della pensione; d) in questi casi ai fini dell'applicazione della legislazione del Regno Unito, qualora la persona interessata sia: i) una donna che richiede una pensione di quiescenza in base all'assicurazione del marito, oppure: ii) una donna per la quale i contributi del marito siano presi in considerazione allo scopo di stabilire il suo diritto a percepire una pensione di quiescenza in base alla sua propria assicurazione, in quanto il vincolo matrimoniale si è sciolto per la morte del coniuge o per altra causa; qualunque riferimento ad un periodo di assicurazione compiuto da una persona è ricostruito, allo scopo di accertare la media annuale dei contributi pagati dal marito o a lui accreditati, comprendendo nel computo il richiamo ad un periodo di assicurazione compiuto dal marito stesso. 3. L'importo della pensione effettivamente dovuta dall'organismo di assicurazione interessato è quello specificato alla lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentato, se la pensione è corrisposta in base alla legislazione del Regno Unito, dell'importo di qualsiasi prestazione differenziata pagabile in base a detta legislazione. 4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi del presente articolo non vengono applicate nei confronti della legislazione di una (o dell'altra) Parte in tutti i casi in cui una persona matura il diritto alla pensione di vecchiaia in base a detta legislazione unicamente in virtù dei periodi di assicurazione compiuti in base a detta legislazione.
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-12

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