Convenzione
Art. 14
In vigore dal 13 set 1973
Le disposizioni che si riferiscono alle pensioni di vecchiaia contenute negli della presente Convenzione si applicano (con quelle modifiche che possono essere richieste dalla differente natura delle prestazioni) alle prestazioni per i superstiti a norma della legislazione della Repubblica italiana e alle prestazioni per le vedove in base alla legislazione del Regno Unito.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-14