Convenzione›Titolo III
Art. 10
In vigore dal 13 set 1973
1. Se dopo il suo ultimo arrivo nel territorio di una Parte contraente una persona ha compiuto un periodo contributivo a norma della legislazione di detta Parte, essa sarà considerata, unitamente ai suoi familiari, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di malattia, di maternità e di disoccupazione, soggetta alla legislazione di detta Parte; e ciò, come se ogni periodo contributivo o equivalente compiuto a norma della legislazione dell'altra Parte, fosse, rispettivamente, un periodo contributivo o equivalente compiuto a norma della legislazione della prima Parte.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano le disposizioni di legge di una (o dell'altra) Parte che siano più favorevoli per la persona interessata.
3. Qualora una persona abbia titolo a percepire le prestazioni di malattia in base alla legislazione di una Parte, ove si trovi nel territorio di questa Parte, essa può a discrezione della competente autorità di questa Parte conservare il diritto a percepire tali prestazioni mentre è nel territorio dell'altra Parte, per tutto il periodo che sarà consentito da detta autorità.
4. Qualora una persona richieda nel territorio di una Parte prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione di questa Parte, i periodi di residenza compiuti nel territorio dell'altra Parte sono considerati periodi di residenza compiuti nel territorio della prima Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-10