Art. 8
ConvenzioneTitolo II

Art. 8

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In vigore dal 13 set 1973
Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono prevedere di comune accordo delle eccezioni alle disposizioni degli della presente Convenzione, in riferimento a particolari persone, o categorie di persone, qualora ciò sia nell'interesse di dette persone o categorie di persone.
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