Convenzione
Art. 20
In vigore dal 13 set 1973
Salvo quanto disposto nell' della presente Convenzione, qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nei territori di entrambe le Parti contraenti ad attività suscettibili di provocare la malattia secondo quanto previsto dalle legislazioni delle Parti stesse, si applica nei suoi confronti la legislazione di quella Parte nel cui territorio l'assicurato ha da ultimo svolto tale attività rischiosa, prima che la malattia fosse diagnosticata; a tale scopo l'organismo di assicurazione di questa Parte tiene conto, ove necessario, dei periodi svolti in detta attività sul territorio dell'altra Parte.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-20