Convenzione

Art. 23

In vigore dal 13 set 1973
1. Qualora una persona sia occupata nel territorio di una Parte contraente e la legislazione dell'altra Parte si applichi nei suoi confronti secondo le disposizioni del titolo II della presente Convenzione, ai fini dell'esame delle domande volte ad ottenere l'erogazione degli assegni familiari a norma di detta legislazione: a) essa è considerata come se si trovasse nel territorio di quest'ultima Parte e occupata nel relativo territorio; b) e i suoi figli o altri familiari, che si trovano nel territorio della prima Parte, sono considerati come se si trovassero, invece, nel territorio dell'altra Parte. 2. Qualora una persona sia occupata nel territorio di una Parte o vi risieda normalmente e le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non trovino applicazione nei suoi confronti, ai fini dell'istruttoria delle domande volte ad ottenere l'erogazione degli assegni familiari a norma della legislazione di detta Parte, essa è considerata: a) come se il suo luogo di nascita sia nel territorio di detta Parte, anche se detto luogo si trova nel territorio della altra Parte; e b) come se fosse stato presente, residente o occupato nel territorio di detta Parte nel corso di periodi durante i quali egli era stato, rispettivamente, presente, residente o occupato nel territorio dell'altra Parte.
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-23

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Art. 23 Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969. — Testo vigente | Portale Normativo