Convenzione
Art. 22
In vigore dal 13 set 1973
Qualora un assicurato riscontrato affetto da silicosi o asbestosi associata o non a tubercolosi in fase attiva abbia svolto nel territorio di entrambe le Parti contraenti attività di natura tale da poter provocare detta malattia, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le prestazioni economiche cui l'assicurato o i suoi superstiti hanno diritto, sono accordate unicamente dalla istituzione competente della Parte nel cui territorio egli ha svolto per ultimo le suddette attività e calcolate in base alla legislazione di detta Parte;
b) l'onere relativo alle predette prestazioni viene ripartito in parti eguali fra gli organismi di assicurazione delle due Parti;
c) nel caso di aggravamento della malattia si continuano ad applicare le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-22