Art. 22
Convenzione

Art. 22

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In vigore dal 13 set 1973
Qualora un assicurato riscontrato affetto da silicosi o asbestosi associata o non a tubercolosi in fase attiva abbia svolto nel territorio di entrambe le Parti contraenti attività di natura tale da poter provocare detta malattia, si applicano le seguenti disposizioni: a) le prestazioni economiche cui l'assicurato o i suoi superstiti hanno diritto, sono accordate unicamente dalla istituzione competente della Parte nel cui territorio egli ha svolto per ultimo le suddette attività e calcolate in base alla legislazione di detta Parte; b) l'onere relativo alle predette prestazioni viene ripartito in parti eguali fra gli organismi di assicurazione delle due Parti; c) nel caso di aggravamento della malattia si continuano ad applicare le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-22