Convenzione
Art. 21
In vigore dal 13 set 1973
Qualora si accerti che l'assicurato abbia subito un aggravamento della malattia professionale, indennizzata ai sensi dell' della presente Convenzione, si applicano nei suoi confronti le seguenti disposizioni:
a) se l'assicurato non ha esercitato ulteriormente lavorazioni suscettibili di provocare o di aggravare la malattia, oppure le ha esercitate nel territorio della Parte contraente in base alla cui legislazione è stato indennizzato, anche per la maggiorazione di indennizzo si applica detta legislazione;
b) se l'assicurato ha esercitato lavorazioni suscettibili di provocare o di aggravare la malattia sul territorio dell'altra Parte egli ha diritto ad essere indennizzato secondo la legislazione di questa Parte per la differenza tra il grado di inabilità già indennizzato ed il nuovo grado riconosciutogli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-21