ConvenzioneTitolo IV

Art. 41

In vigore dal 13 set 1973
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma appena possibile. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui gli strumenti di ratifica saranno scambiati. 2. Fatte salve le disposizioni dell', le precedenti Convenzioni scadranno alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo