Convenzione›Titolo IV
Art. 27
27 / 42In vigore dal 13 set 1973
Qualora per il riconoscimento di un periodo equivalente la legislazione di una Parte contraente richieda il compimento di un periodo contributivo, si tiene conto, a tal fine, dei periodi contributivi compiuti in base alla legislazione dell'altra Parte.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-27