Quarto Accordo

Art. 19

Prezzo minimo e prezzo massimo

In vigore dal 6 set 1973
Prezzo minimo e prezzo massimo a) Ai fini del presente Accordo è istituito, per lo stagno-metallo, un prezzo minimo ed un prezzo massimo. b) I prezzi minimo e massimo iniziali sono quelli che erano in vigore durante il terzo Accordo alla data di scadenza di detto Accordo. c) Il margine che separa il prezzo minimo dal prezzo massimo sarà diviso in tre quote. Il Consiglio potrà, in una riunione qualsiasi, fissare i limiti di qualunque quota. d) i) Nella prima sessione che terrà dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e, successivamente, di tanto in tanto o conformemente alle disposizioni dell', il Consiglio esaminerà se il prezzo minimo ed il prezzo massimo siano tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo e potrà allora rivedere entrambi i prezzi di uno dei due; ii) Nel far ciò, il Consiglio terrà conto della evoluzione a breve termine e delle tendenze a medio termine della produzione e del consumo di stagno, dell'esistente capacità di produzione mineraria, dell'incidenza dei prezzi in vigore sul mantenimento di una capacità di produzione sufficiente per l'avvenire e di qualsiasi altro fattore pertinente. e) Il Consiglio pubblicherà, non appena possibile, i prezzi minimo o massimo riveduti, ivi compresi i prezzi provvisori o riveduti fissati conformemente all', nonché ogni revisione della divisione del margine.
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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-19

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