Quarto Accordo
Art. 14
Privilegi e immunità
In vigore dal 6 set 1973
Privilegi e immunità
a) In ciascun paese partecipante vengono concesse al Consiglio tutte le agevolazioni di cambio necessarie all'esercizio delle funzioni che gli incombono in virtù del presente Accordo.
b) Il Consiglio ha personalità giuridica. Esso ha in particolare la capacità di stipulare, di acquistare e di allineare beni mobili e immobili nonché di stare in giudizio.
c) In ciascun paese partecipante il Consiglio fruisce, per quanto la legislazione in vigore in tale paese lo consenta, degli esoneri fiscali sui suoi averi, redditi ed altri beni, che possono essere necessari per l'esercizio delle funzioni che gli incombono in virtù del presente Accordo.
d) Il paese membro sul cui territorio è situata la sede del Consiglio (in appresso denominato il "paese membro ospitante") conclude con il Consiglio, appena possibile dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, un accordo da approvare da parte del Consiglio, concernente lo statuto, i privilegi e le immunità del Consiglio, del suo Presidente esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonché dei rappresentanti dei paesi membri durante i soggiorni che l'esercizio delle loro funzioni li induce ad effettuare sul territorio del paese membro Ospitante.
e) L'accordo di cui al paragrafo d) è indipendente dal presente Accordo. Esso stipula le condizioni alle quali prende fine.
f) Il paese membro ospitante esonera da ogni imposizione fiscale le retribuzioni pagate dal Consiglio agli impiegati che non sono cittadini di tale paese.
Storico versioni
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