Quarto Accordo
Art. 16
Il conto amministrativo
In vigore dal 6 set 1973
Il conto amministrativo
a) Il Consiglio approverà, nella prima sessione che terrà dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il bilancio preventivo del conto amministrativo per il periodo che intercorre tra la data dell'entrata in vigore dell'Accordo e la fine dell'esercizio finanziario. In seguito, esso approva un bilancio annuo analogo per ogni esercizio finanziario. Qualora ad un momento qualsiasi nel corso di un esercizio finanziario il saldo che sussiste nel conto amministrativo appaia, a causa di circostanze impreviste che si sono verificate o che rischiano di verificarsi, insufficiente per fare fronte alle spese amministrative del Consiglio, quest'ultimo può approvare il bilancio complementare necessario per il resto dell'esercizio finanziario in questione.
b) Sulla base di tali bilanci, il Consiglio fissa in lire sterline il contributo di ciascun paese partecipante al conto amministrativo; ogni paese è tenuto a versare integralmente il proprio contributo al Consiglio appena gli viene notificata la cifra così stabilita.
Ogni paese partecipante paga, per ciascun voto che detiene in sede di Consiglio al momento della fissazione del suo contributo, un duemillesimo dell'ammontare totale richiesto, restando inteso che il contributo totale di un paese non può in alcun caso essere inferiore a 200 lire sterline per esercizio finanziario.
Storico versioni
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